LEGGI QUESTA BREVE GUIDA E PARLACI DEL TUO CASO....
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Nel merito della questione:
....Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.....
Lo prevede la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, grazie alla quale è possibile andare a gestire in modo definitivo i propri debiti che possono essere ridotti considerevolmente o addirittura cancellati.
Chi può beneficiarne:
- Le persone fisiche, famiglie e microimprese che si trovano in una situazione economica critica, dovuta ad un irreversibile squilibrio tra pagamenti da effettuare ed entrate mensili.
- Coloro i quali sono impossibilitati a far fronte a debiti pregressi pur disponendo di un reddito o di immobili
- Coloro i quali sono già stati segnalati in banche dati (Crif, Experia …), risultano cattivi pagatori o che stanno subendo azioni di pignoramento o ipoteche giudiziali
I vantaggi della legge possono essere:
immediati
con la sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del soggetto e la sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui;
...e a termine della procedura
con liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti e cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.